Numerose sono le agevolazioni fiscali previste dal legislatore delegato al fine di incentivare il ricorso alla mediazione.
In particolare, a norma dell’art. 17, secondo comma, D.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti all’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Inoltre, giusto il disposto del seguente comma 3, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Lo svolgimento del procedimento di mediazione, tuttavia, non è gratuito. Agli organismi di mediazione, difatti, spetta un’indennità alle quali sono tenute entrambe (o tutte) le parti, nonché una spessa fissa per l’avvio del procedimento (40 Euro).
Nel caso però di mancato accordo sulla prosecuzione all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione se non le spese di attivazione.
Da ultimo, l’art. 20, dispone che alle parti che corrispondono l’indennità agli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento mentre, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.