Svolgimento di un primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore.
Applicazione delle indennità di mediazione aggiornate (spese di avvio e spese di mediazione) per le domande depositate dopo il 15 Novembre 2023.
Esenzione dell’accordo di conciliazione entro il limite di valore di € 100.000.
Accesso ad un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e per gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica (il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione).
Rimborso del contributo unificato, tramite credito d’imposta fino a € 518 versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
Condanna da parte del giudice nel successivo giudizio della parte che non ha partecipato alla mediazione (quando costituisce condizione di procedibilità) senza giustificato motivo ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favoredello Stato.
Se richiesto, condanna da parte del giudice della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Segnalazione alla Corte dei Conti delle pubbliche Amministrazioni e alle Autorità di vigilanza competenti dei soggetti vigilati (es. Compagnie di Assicurazioni, Banche, Finanziarie) che non partecipano alle mediazioni senza giustificato motivo.
Legittimazione dell’amministratore di condominio ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.
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