Il Consiglio direttivo, oltre a coadiuvare in genere il Responsabile dell’OdM nello svolgimento delle sue funzioni:
a) delibera in merito all’indirizzo delle attività e al funzionamento dell’OdM;
b) propone al COA l’adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d’intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell’OdM;
c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell’andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
d) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all’OdM per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art. 22 lett. aa) D.M. 150/2023;
f) tiene ed aggiorna periodicamente l’elenco dei mediatori, verificando unitamente al Responsabile dell’OdM che gli stessi siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 D.M. 150/2023 e dal regolamento dell’OdM, ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall’art. 23 del D.M. 150/2023 e dal codice etico;
g) determina d’intesa col Responsabile dell’OdM i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal regolamento dell’OdM;
i) vigila insieme al Responsabile dell’OdM sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della segreteria dell’organismo;
l) provvede in aggiunta al Responsabile dell’OdM al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
n) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;
p) cura l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 D.M. 150/2023;
q) delibera in merito ai provvedimenti di sospensione o cancellazione dei mediatori nei casi previsti;
r) cura l’adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell’organismo a norma di legge che non sia specificatamente di competenza del Responsabile dell’Organismo.