Come posso depositare una domanda di mediazione?


Il deposito può avvenire a mezzo PEC all’indirizzo mediazioneavvocatimacerata@puntopec.it
utilizzando il modello di istanza compilabile che si può scaricare dal sito www.mediazioneavvovatimacerata.it. In alternativa il deposito della domanda può avvenire, su formato cartaceo, con spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Segreteria dell’Organismo o mediante consegna a mani presso la stessa.


Chi provvede a comunicare alla controparte l’avvenuto deposito della domanda di mediazione?


La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.


Quando si considera formalizzata l’adesione?


L’adesione si considera formalizzata solo una volta sottoscritto il modulo di adesione ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro..


Quando occorre la procura sostanziale?


La procura speciale è un atto a cura di parte e occorre quando la parte non sia in grado di presenziare personalmente all’incontro per giustificati motivi. La procura deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato con esplicito riferimento alla procedura di mediazione (indicazione delle parti e del protocollo della procedura).


Qual sono le sanzioni per la Pubblica Amministrazione per mancata partecipazione in mediazione?


Nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento delle sanzioni adottate nei confronti di una pubblica amministrazione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al pubblico ministero della Corte dei Conti.


Quando deve essere effettuato il pagamento delle indennità?

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Il preventivo delle spese può essere calcolato cliccando qui


Quando si considera formalizzato il deposito?


Il deposito della domanda di mediazione si considera formalizzato solo una volta invita la domanda di mediazione debitamente sottoscritta ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.


Quanto dura
una procedura di mediazione?


Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi mediante accordo scritto dele parti allegato al verbale di mediazione. In caso di mediazione demandata dal giudice, il procedimento è , alle stesse condizioni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero, nel caso di mediazione demandata dal giudice, dalla data di deposito dell’ordinanza relativa.


Quando viene inviato il link per la videoconferenza per il primo incontro?


Il link per lo svolgimento dell’incontro in videoconferenza viene inviato dal mediatore a ridosso dell’incontro (12-24 ore prima), previa adesione formale alla procedura e richiesta di svolgimento in modalità online.


Chi deve partecipare agli incontri di mediazione?


Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I rappresentanti di persone giuridiche devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Nelle materie di cui al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs. 28/10 e nelle mediazioni delegate dal giudice, le parti devono essere assistite da un avvocato.


Quando è necessaria la procura notarile?


La procura notarile è necessaria unicamente per mediazioni che riguardano trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.


È possibile che in una procedura di mediazione una o più parti partecipino personalmente e altre in videoconferenza?


Si, secondo il D. Lgs. n. 28 /2010 è possibile che la mediazione si svolga anche in modalità mista.


Quali sono le sanzioni per la mancata partecipazione in mediazione per la parte convocata?


Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può disporre tre tipi di sanzioni cumulative: 1) desumere elementi di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile; 2) condannare al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; 3) condannare la parte soccombente in giudizio al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura del massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.


Quali sono le sanzioni per i soggetti vigilati da autorità indipendenti come banche, assicurazioni, operatori di servizi per mancata partecipazione in mediazione?


Nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento adottato nei confronti dei soggetti vigilati alle ‘autorità di vigilanza competente come IVASS, Banca d’Italia, Agcom, etc.

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